D.: È vero che Facebook si appropria di tutti i diritti delle immagini?

R.: In un certo senso è vero. Questa cosa non deve essere né sottovalutata, né demonizzata.

Trovi questa condizione contrattuale alla pagina: http://www.facebook.com/legal/terms (o sue variabili); la sostanza è inequivocabile:

"Per fornire i nostri servizi, l'utente deve concederci alcune autorizzazioni legali per l'uso dei contenuti in questione. Nello specifico, quando l'utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sotto-licenza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti. (...) Ciò implica, ad esempio, che se l'utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso.

L'utente può revocare questa licenza in qualsiasi momento eliminando i propri contenuti o il proprio account. Per motivi tecnici, i contenuti eliminati potrebbero continuare a esistere in copie di backup (non visibili ad altri utenti) per un periodo limitato di tempo. Inoltre, i contenuti eliminati potrebbero continuare a essere visualizzati in caso di condivisione e mancata eliminazione da parte di altri soggetti."

Chiariamo i termini di questa concessione che, aderendo al network, viene data a Facebook.

La concessione data a Facebook in sostanza dice questo: "concedi a Facebook il diritto di fare quello che crede con le foto, i video ed i testi che pubblicherai e finché resteranno pubblicati; la licenza è senza alcun limite di utilizzo o geografico, anche se non in esclusiva, il che significa che anche tu potrai continuare a farci quello che vuoi. Facebook a sua volta può concedere questi diritti a chiunque altro, pur se con i limiti di diffusione che scegli alle impostazioni di privacy. La licenza è concessa a Facebook fintanto che i tuoi contenuti saranno pubblicati, il che significa che rimuovendo i contenuti la licenza cesserà nei confronti di Facebook, il quale però non garantisce che eventuali terzi a cui avesse ceduto i diritti smettano di usare questi contenuti".

Come si diceva, questo elemento non va né sottovalutato, né demonizzato.

È bene saperlo, con questo evitando di condividere contenuti che riteniamo critici nella nostra attività.

Per capirci: benone pubblicare le foto personali che ci diverte condividere; benone pubblicare le immagini del portfolio che desideriamo fare girare. NO, invece, alla pubblicazione di immagini che sono oggetto di una nostra attività di vendita di diritti (ad esempio, immagini da destinare allo stock) o lavori comunque direttamente rivendibili.

Contemporaneamente, la cosa non va "demonizzata", assumendo comportamenti che ci farebbero apparire - nel social network - come dei sociopatici paranoidi alienati, o degli autori che si prendono spropositatamente sul serio.

Facebook non fa commercio dei contenuti pubblicati.

Non solo perché non si tratta del loro business, ma anche perché... non si tratta di merce facilmente vendibile (come l'esperienza professionale purtroppo insegna).

Facebook "guadagna" da questi contenuti perché generano interesse, e l'interesse porta accessi, e gli accessi portano pubblicità e quindi guadagno.

Facebook non guadagna "rivendendo" la nostra singola foto o video: guadagna per l'effetto della massa critica di contenuti che attraggono interesse.

Il gestore degli impianti di risalita di una località sciistica non si cura del singolo fiocco di neve, e non vuole rivenderlo a qualcuno: gli serve la montagna innevata, perché questo attirerà gli sciatori.

Il motivo per cui quella concessione di diritti viene richiesta è - semplificando - che Facebook non vuole avere rotture di scatole nell'uso di quei contenuti per le sue finalità; ma le sue finalità reali sono quelle di esistere e di essere interessante, e per essere interessante deve "usare" i contenuti.

La seccatura reale - quella per cui si deve EVITARE di pubblicare immagini che sono per noi oggetto di rivendita (stock e simili) - è che Facebook si trova a concedere in "sub-licenza" a terzi, spesso attraverso le applicazioni, quegli stessi contenuti.

E, sempre sull'onda del non volere rotture di maroni, Facebook ha concepito la licenza in modo che non si possa contestare a Facebook stesso il fatto che terze parti usino poi quei contenuti.

D.: Qualcuno ha utilizzato - sul suo profilo/pagina/gruppo - una fotografia ci cui io sono autore, rubandomela. Cosa devo fare?

R.: Verrebbe da dire: ma se con la licenza concessa a Facebook io do la facoltà di cedere a terzi i contenuti, chiunque mi prelevi la foto per tramite di Facebook ne ha diritto, ed io sono tagliato fuori?

No, non è così.

A Facebook viene dato il diritto di concedere in sub-licenza, il che significa che ci deve essere un atto di concessione da Facebook ai soggetti terzi. Questa cosa avviene, ad esempio, per tramite di alcune applicazioni che "usano" i contenuti di Facebook utilizzando le API (Application Programming Interface) di Facebook.

Ma quando un tizio qualsiasi ruba un'immagine dal profilo (o dal sito) altrui e la usa per la sua pagina/profilo/gruppo di Facebook, NON ha ricevuto da Facebook nessuna sub-licenza: ha solo rubato un contenuto protetto da diritto d’autore che - a lui - nessuno ha concesso.

Per questo motivo, potrai:

a) Procurarti prova dell'avvenuta lesione, facendo non solo una copia in locale (o una stampa) della pagina dove viene usata la tua immagine, ma anche filmando - con videocamera, screen video recorder, o smartphone - la connessione alla pagina in oggetto, a partire dalla ricerca in rete, fino all’apertura delle pagine incriminate.

b) Segnalare a Facebook stesso la violazione dei tuoi diritti; per fare questo, prima fai login in Facebook, poi punta a questa pagina:
https://www.facebook.com/help/contact/937027619679465?helpref=faq_content
Li vi trovi alcune note e (non molto visibile, presta attenzione) il link per generare una segnalazione personale di violazione del copyright.

c) Inviare - se lo credi - una contestazione per raccomandata al soggetto stesso, chiedendogli o di rimuovere i contenuti, o di attribuire le foto a te anche con un link, o il pagamento a te dei diritti, una corresponsione di denaro in beneficenza (per non lasciare "impunita" la cosa, ma dimostrando di non essere tu alla ricerca di soldi).

La bozza di lettera di diffida si trova qui: https://www.foto-social.com/diffida.php

D.: Posso pubblicare immagini di ritratto su Facebook, se non ho una liberatoria?

R.: Questo è un tema spinoso.

Premettiamo che per capire il senso di questa domanda dovresti avere letto ed assimilato i concetti di fondo che trovi riportati qui:
https://www.foto-privacy.com/ritratto.php
(magari, quando hai un momento, consultala).

La risposta è questa:

a) Se il personaggio ritratto è un personaggio pubblico, puoi non porti il problema: pubblicale pure.

b) Se il personaggio non è un personaggio noto al vasto pubblico, ma è conosciuto nella cerchia delle persone a cui lo mostri, puoi pubblicarlo liberamente.

Questo perché si tratta di un personaggio "pubblico" all'interno di quella cerchia.

Perché questo si verifichi, devi impostare però la visibilità di quell'album di foto limitatamente a quelli che sai che conoscono già quella persona.
Ottieni questo risultato aprendo l'album di foto di Facebook che contiene i ritratti in questione, cliccando sulla voce "modifica album" che trovi in alto; dalla finestra che si apre, vedi la voce "privacy", ed impostala in modo da rendere visibile l'album solo al gruppo, o i gruppi che desideri.

Puoi anche personalizzare la visibilità escludendo specifiche persone. In ogni caso, non impostare la visibilità su "pubblica".

c) Se la persona non è un "personaggio pubblico" e nemmeno è universalmente conosciuto all'interno di qualche tua lista di Facebook, allora - tecnicamente e teoricamente parlando - si tratta di una pubblicazione per la quale occorrerebbe l'assenso.

Cioè, in teoria, avresti bisogno del consenso della persona che stai per pubblicare, prima di mettere il suo ritratto su Facebook.

È però vero che Facebook ci ha abituato ad una sorta di approccio inverso alla privacy, praticamente ispirato all'aforisma: "meglio chiedere scusa, che permesso".

In pratica, lo spirito del social è sostanzialmente quello di condividere di tutto: se poi qualche contenuto è sgradito, la persona che ne ha titolo e lo scopre ne chiede la rimozione.

Se, quindi, pubblicherai delle foto di ritratto di personaggi non noti, tieni conto che la legge italiana richiederebbe (art. 96 legge 633/41) che venga ottenuto l'assenso alla pubblicazione, ma che la "consuetudine" del social network Facebook è quella di tollerare tutto quello che non dà fastidio.

Se tu dovessi incappare in una persona particolarmente incarognita, ovviamente è la Legge in vigore, e non la consuetudine di Facebook a determinare da che parte sta la ragione.
Operativamente, se manca la liberatoria, il consiglio è quindi quello di pubblicare immagini solo di persone con le quali si sia in buoni rapporti, e - nel dubbio - chiedendo per email un benestare.

D: Ho letto da qualche parte che c'è una sentenza del Tribunale che espressamente sancisce che le foto su Facebook non è vero che siano di pubblico dominio; è vero?

R.: Certamente si.

È la sentenza 12076/2015, nona sezione Civile del Tribunale ordinario di Roma.

Per tua documentazione, trovi la sentenza integrale (con ovviamente oscurati i nomi ed i dati delle parti) a questo link; seguiva l'autore delle foto lo studio legale Lipani Catricalà e Partners di Roma. Sono ben venti pagine di argomentazioni. Interessanti, se hai modo di leggerla con calma.

Per brevità, e riassumendo: un giovanissimo fotografo (quindi: non un professionista; all'epoca dei fatti - 2010 - era addirittura minorenne) aveva pubblicato sul suo profilo Facebook delle immagini relative al fenomeno delle "baby cubiste".

Nessun intento professionale, ma il tema era di attualità, e l'editore (non si deve dire chi sia, ma è il segreto di Pulcinella) le ha utilizzate e pubblicate, sostenendo che - poiché vengono ceduti dei diritti a Facebook, le immagini fossero di pubblico dominio.

I Giudici hanno rilevato che, avendo ceduto dei diritti a Facebook e non a terzi "(...) deve allora concludersi che xxx in quanto autore delle immagini fotografiche in questione, è rimasto titolare dei diritti fotografici nonostante la pubblicazione delle stesse sulla propria pagina personale del sito Facebook ed è quindi legittimato a tutelare in sede giudiziaria i diritti esclusivi su tali fotografie, riconosciuti dagli artt. 88 e ss, L.A." - e soprattutto (pagina 13 della sentenza): "...l'articolo in commento va pertanto interpretato nel senso che tali possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione "pubblica" sul social network NON costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale a favore di un qualunque terzo che accede alla pagina Facebook".

Tornando alla sentenza, rileviamo che contiene anche diversi altri punti importanti:

a) A pagina 7, si "smonta" la tesi per cui - mancando il nome riportato sulla foto - si possa fingere di non conoscerne l'autore; inoltre, a pagina 14 si argomenta su come le disposizioni originarie della legge del 1941 vadano reinterpretate attualizzandole.

b) A pagina 13 si indica, come accennato, che non corrisponde al vero che chiunque acceda ad una pagina Facebook può utilizzare per se stesso i contenuti.

c) A pagina 14 si sottolinea che l'uso di metadati, watermark ed altre soluzioni attuali sono perfettamente sostitutive delle "vecchie" indicazioni contenute nella Legge 633/41 in relazione all'indicazione del nome dell'autore; e questo è un bel passo avanti, perché molto spesso i "furbi" si nascondono dietro la scusa che sull'immagine non è stato "scritto" il nome dell'autore.

d) A pagina 15, si indica che delle immagini che siano state recuperate da una pagina riferita all'autore, anche in assenza dei metadati o di specifiche firme sulle foto, vanno attribuite all'autore dichiarato in pagina.

Trovi ulteriori approfondimenti a questa tematica all’apposito minisito www.foto-social.com

TAU Visual

www.italianphotographers.org
www.facebook.com/tauvisual

Data di pubblicazione: settembre 2018
© riproduzione riservata

Cerca su Osservatorio Digitale