TAU Visual

L'agevolazione fiscale per il diritto d'autore

Roberto Tomesani

Una soluzione poco conosciuta: la cessione come Diritto d’autore. Esiste una soluzione fiscale applicabile anche alla fotografia che rappresenta una formula per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e non al di fuori di questi.

Una soluzione poco conosciuta: la cessione come Diritto d’autore. Esiste una soluzione fiscale applicabile anche alla fotografia che rappresenta una formula per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e non al di fuori di questi. Come tutti sappiamo, quando un’immagine viene ceduta per fini editoriali o pubblicitari (in pratica, per essere riprodotta in molti esemplari) la soluzione corretta è quella di venderne il diritto d’uso detto anche diritto di riproduzione.

Vendendo “la fotografia”, infatti, si cedono, spesso involontariamente, tutti i diritti ad essa collegati. Piuttosto che vendere l’immagine, è meglio concedere i diritti di utilizzo anche per lunghi o lunghissimi periodi (anche 10 anni), senza tuttavia che il cliente creda di acquistare le immagini creative così come si acquista del legname o un rubinetto.
Questa operazione corrisponde a una cessione limitata del diritto d’autore: concretamente, si tratta del diritto che un autore di fotografie ha di far usare ad altri le sue opere. Questo genere di cessione corrisponde civilisticamente a una cessione di un diritto d’autore.

Il fatto che la cessione del diritto d’autore delle fotografie fosse descrivibile anche fiscalmente come tale, con le semplificazioni che ne conseguono, è stato oggetto di un vuoto normativo durato 18 anni.

In risposta ad un quesito posto al Ministero delle Finanze da TAU Visual, il Ministero stesso ha, tempo addietro, diramato una Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997) che chiarisce la posizione del Fisco su questo argomento, rimasto oggetto di dubbio tanto a lungo, e cioè dall’introduzione della fotografia fra le opere protette a pieno titolo dalla legge 633/41 sul Diritto d’Autore.

Nel 1977, infatti, il Ministero aveva escluso la possibilità di applicare alle fotografie il trattamento fiscale agevolato riservato alle opere del diritto d’autore, perché la fotografia veniva vista solo come opera di “serie B”.

Nel 1979, però (cioè due anni dopo quel parere del Ministero delle Finanze) la Legge sul diritto d’Autore cambiava, introducendo anche la fotografia, se creativa, fra le opere protette a pieno titolo. Così, si era venuto a creare un vuoto interpretativo, stante che l’unico parere ufficiale dello Stato non era più attuale.

L'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual presentò (all’inizio del 1995) un’istanza di conferma interpretativa, in risposta alla quale, dopo un lungo iter all’interno del Ministero, alla Siae ed all’Avvocatura di Stato, è stata diramata la Risoluzione 94/E del 30/4/97, che conferma come per le fotografie creative – ma solo per queste – sia applicabile il regime di esclusione Iva.

Al piede trovi il testo integrale della Risoluzione.

(Clicca qui per il testo da risorsa ufficiale MEF)

Quando è ipotizzabile fiscalmente la cessione del diritto d’autore

Innanzitutto, un chiarimento di base: per certo, questa soluzione NON può essere applicata per immagini pubblicitarie o commerciali (quindi, solo destinazioni editoriali).
Inoltre, è applicabile solamente da parte di liberi professionisti, o da fotografi che cedano tale diritto come persone fisiche, e cioè al di fuori della loro attività di imprenditori fotografi.
Nel caso dell’impresa, le cessioni del diritto d’autore vengono attratte nel normale regime IVA e Irpef.
Si tratta di un regime molto semplificato (fuori campo IVA, imponibile Irpef per il solo 75%, ed esente sia dalla contribuzione Inps come artigiani, sia dal contributo che pagano i professionisti alla Gestione Separata).

Occorre, infine, che la cessione del diritto d’autore appaia evidenziata per iscritto fra le parti.

Riassuntivamente, quindi, tale regime è applicabile in questi casi:

A) Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.

B) Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (al di fuori dell’attività di un’impresa)

C) Immagini creative.

D) Accettata per iscritto dal cliente.

Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioè non all’interno della numerazione di eventuali fatture. Sull’originale si applica una marca da bollo su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72.
Questi redditi vanno indicati nell’apposito quadro di redditi di lavoro autonomo (cioè separatamente da quelli di un’attività di impresa).

Le semplificazioni di tale regime sono così riassumibili:

a) Alla prestazione non viene applicata IVA.

b) L’imponibile Irpef scende al 75%. Cioè, su 1.000 euro di reddito, sono imponibili 750 euro. La quota restante è de-tratta come deduzione forfettaria per le spese di produzione dell’opera. La ritenuta d’acconto è del 20% (dal 1998) sul 75% (cioè, nell’esempio, 20% di 750 euro). Attenzione, però: questa deduzione forfettaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.
La deduzione forfaittaria sale al 40% se il contribuente ha meno di 35 anni compiuti.

c) Il reddito non è soggetto al contributo INPS.

Un chiarimento va fatto per quanto concerne l’applicabilità limitata alla persona fisica.

Perché sia possibile applicare il regime agevolato, la cessione del diritto d’autore ai fini fiscali deve essere effettuata al di fuori di un’impresa commerciale.
Questo significa che la cessione deve essere fatta o da un fotografo libero professionista (vedi Risoluzione Ministero delle Finanze 129/E 17 luglio 1996), oppure dal fotografo titolare di un’attività di impresa, che fattura le normali prestazioni di servizi (produzioni, immagini di matrimonio o di catalogo, immagini non creative) come impresa, mentre cede come persona fisica (a proprio personale nome) il diritto d’autore delle immagini creative, nei casi indicati in questo testo.

Queste cessioni vanno descritte fuori campo iva e, quindi, senza fattura iva, ma con ricevuta su carta semplice, e vanno dichiarate separatamente dall’eventuale reddito di impresa.

Vediamo qualche esempio concreto di applicazione di tale regime.

POSSONO rientrare nel regime agevolato (purché cedute dal fotografo come persona fisica, o libero professionista):

  1. Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una città, un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera.
  2. I servizi fotografici creativi proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).
  3. Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.
  4. In alcuni casi, le immagini di chiara matrice creativa, per cui si esercita un limitato diritto di riproduzione e distribuzione di copia o originale (artt. 13 e 17, legge 633/41) ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).

NON POSSONO invece essere considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi:

  1. Le fotografie non creative, solo documentative e descrittive, e quindi classificate come: semplici fotografie.
  2. Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.
  3. I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti.
  4. Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. È in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni, che andrebbero valutate di caso in caso. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore.

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Testo integrale della Risoluzione n.94/E/1997

Roma, in data 30.04.97

DIPARTIMENTO Entrate Risoluzione n.94/E

Con istanza del 24 febbraio 1995, l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU visual ha chiesto di conoscere se le cessioni di immagini fotografiche soddisfacenti i seguenti requisiti:

  1. prodotte spontaneamente dall'autore e da questi offerte a terzi per l'utilizzazione;
  2. di carattere oggettivamente artistico, creativo ed interpretativo;
  3. non destinate a finalità commerciali o pubblicitarie;
  4. cedute nell'esercizio di un'arte o professione,

possano rientrare nella previsione oggettiva di cui all'art. 3 del D.P.R. del

26.10.1972, n. 633.

Al riguardo si fa presente che l'art. 3 cennato, dopo aver disposto al secondo comma, n. 2 che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore" con il quarto comma, lett. a), esclude dal campo di applicazione dell'IVA le medesime transazioni laddove siano effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

 La disciplina dettagliata del diritto di autore e' contenuta nella citata legge 22 aprile 1941, n. 633, che al capo I art. 1 definisce opere protette ai sensi della legge medesima le opere dell'ingegno, di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

 L'art. 2, nell'elencare in particolare quali sono le opere comprese nella protezione, al punto 7, aggiunto dall'art.1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, prevede le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia, protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II dedicato ai diritti connessi all'esercizio del diritto di autore.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso distinguere la semplice fotografia dalle opere di carattere creativo, accordando solo a queste ultime la tutela piena prevista dal capo I della legge sul diritto d'autore e riconoscendo agli autori di semplici fotografie solo alcuni diritti esclusivi di cui al titolo III, capo V.

L'autore dell'opera, ai sensi dell'art. 12 della legge in discorso, nonché' dell'art. 2577 del codice civile, ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo e nei limiti fissati dalla legge.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni richiamate si evince che l'art. 3, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, nell'escludere dall'IVA le cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto di autore ha inteso sottrarre alla imposizione solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno, protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore, a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

Non puo', pertanto, estendersi alle cessioni di semplici immagini fotografiche, che godono di una tutela limitata ai soli diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la disposizione d'esclusione dall'IVA prevista dal ripetuto art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini di un corretto inquadramento nella disciplina del diritto d'autore dell’attività fotografica, è stata interessata la SIAE, la quale, dopo aver evidenziato la differenza tra la semplice fotografia e le opere fotografiche, ha fatto presente di accettare il conferimento del mandato per la proiezione del diritto d'autore solo per le opere fotografiche.

La logica dell'esclusione da IVA dei diritti d'autore di cui all'art. 3, quarto comma cennato, va rinvenuta, come rilevato nella Relazione governativa allo schema di decreto che ha introdotto detta disciplina, nella estrema incertezza nell'individuare nel campo delle opere dell'ingegno l'esercizio concreto di una attività professionale riaffermando invece la piena imponibilità quando può ragionevolmente presumersi che la suddetta difficoltà non sussista, come appunto per i diritti di autore sulle opere di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonché' per i diritti d'autore relativi ad opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte, le cessioni da parte dell'autore di opere fotografiche offerte a terzi per l'utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicità commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore, così come rilevato anche con il parere fornito dalla SIAE; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma, n. 2 dell'art. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall'autore, legatario o erede.

Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una generale disciplina d’imponibilità ad IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti al diritto d'autore.

Data di pubblicazione: febbraio 2019
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